IL CONTESTO NORMATIVO

In quanto Stato autonomo ed indipendente, la Repubblica di San Marino possiede un proprio ordinamento istituzionale con propri organi legislativi, esecutivi e giuridici oltre che propri organi giudiziari ed autorità di pubblica sicurezza e di controllo con specifiche competenze nei diversi settori della vita sociale ed economica.

L'ordinamento giuridico sammarinese è un ordinamento basato sulle antiche Consuetudini e sugli Statuti della Repubblica. Rappresenta quindi un sistema di Diritto Comune sul quale si inseriscono sia la produzione legislativa successiva che l'interpretazione giurisprudenziale. Fra le leggi successive si distingue la Legge 8 Luglio 1974 n. 59 e successive modifiche avente ad oggetto la "Dichiarazione dei Diritti del Cittadino e dei Principi dell'Ordinamento sammarinese" che enuncia alcuni dei principi propri di una costituzione.

L'organo legislativo è costituito dal Consiglio Grande e Generale (il Parlamento) mentre i principali organi ordinamento giudiziario sono il Commissario della Legge, il Giudice Amministrativo e il Consiglio dei XII.

L'organo esecutivo è rappresentato dal Congresso di Stato i cui poteri sono definiti dalla Legge del 15 Maggio 1945 n.26 e art. 3 Legge 8 Luglio 1974 n.59.
Dal punto di vista amministrativo la Repubblica di San Marino è suddivisa in nove Giunte o distretti amministrativi identificati dai territori di competenza degli antichi Castelli: San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.